Antonio Brandi
Contratti di assunzione alla luce del Dlgs 29/7/2022 n.104
Aggiornamento: 19 dic 2022
In attuazione della Direttiva UE 1152/19, i contratti di lavoro subordinato dovranno contenere nuove e più dettagliate indicazioni, la quali non possono essere standardizzate come accadeva con le vecchie "lettere di assunzione".

In particolare, dovranno essere date dettagliate informazioni sul datore di lavoro ( o responsabile), il luogo di lavoro, inquadramento, qualifica e mansioni specificatamente riferibili al lavoratore assunto, la durata del periodo di prova e di recesso, sia del lavoratore che del datore di lavoro e modalità di esercizio del recesso in seguito alla assunzione definitiva.
Inoltre, dovrà contenere, la durata delle ferie, permessi e congedi in base allo specifico CCNL applicato, la retribuzione con indicazione del periodo e delle modalità con cui verrà corrisposta, l'orario di lavoro e le eventuali maggiorazioni previste per lavoro straordinario. Anche la programmazione dell'orario di lavoro e qualora non sia preferibile, i giorni ed ore di riferimento e il periodo di preavviso minimo previsto dovranno essere menzionati nel contratto.
Tutto ciò, come intuibile, richiederà particolare attenzione, poiché all'atto dell'assunzione non sarà più possibile fare un generico riferimento al contratto collettivo applicato. Eventuali trascuratezze potrebbero essere pagate a caro prezzo, non solo per le eventuali sanzioni amministrative ( da 250 a 1500 euro), bensì per il rischio di potenziali richieste economiche che il dipendente interessato potrebbe avanzare nel futuro. Infatti un contratto ben fatto riduce, difatti, i rischi di contenzioso fra lavoratori e datori di lavoro, almeno sugli elementi formalizzati.